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Testo integrale di Corrente senza nucleare

L'iniziativa popolare «Corrente senza nucleare - Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari» è stata depositata il 28 settembre 1999, con 117'916 firme valide.

La Costituzione federale è completata come segue:

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2003 minuti

Art. 24decies (nuovo)

1 Le centrali nucleari vengono progressivamente disattivate.

2 Il ritrattamento di combustibili nucleari esauriti è sospeso.

3 La Confederazione emana le necessarie prescrizioni legali, segnatamente anche in merito:

a. alla riconversione dell'approvvigionamento di energia elettrica verso fonti energetiche non nucleari, evitando la sostituzione per mezzo di corrente prodotta da impianti funzionanti con combustibili fossili senza ricupero del calore perduto;

b. al deposito permanente delle scorie radioattive prodotte in Svizzera, alle relative esigenze in materia di sicurezza e all'estensione minima dei diritti di codecisione delle collettività interessate;

c. all'assunzione, da parte degli esercenti nonché dei proprietari di quote delle centrali partner, di tutte le spese connesse all'esercizio e alla disattivazione delle centrali nucleari.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

1 Le centrali nucleari di Beznau 1, Beznau 2 e Mühleberg devono essere poste fuori esercizio al più tardi due anni dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria, le centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt al più tardi dopo trent'anni di esercizio.

2 Dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria l'esportazione di combustibili nucleari esauriti ai fini del ritrattamento non è più consentita. I combustibili esportati in precedenza e non ancora ritrattati al momento dell'accettazione della presente disposizione transitoria devono essere ripresi, per quanto possibile non trattati. Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie contenute in accordi internazionali.

3 Il Consiglio federale emana entro un anno dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria le necessarie disposizioni di esecuzione.

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