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Come risparmiare sulle imposte riscattando il secondo pilastro

Una breve visita alla Banca cantonale svittese potrebbe essere un metodo per risparmiare sulle imposte. Keystone/Ennio Leanza

Ritirare il capitale versato sulla propria cassa pensione (secondo pilastro) è soggetto a imposte; si tratta dell’imposta sugli averi di previdenza riscossi se si abita in Svizzera e dell’imposta alla fonte se si è domiciliati all’estero. Gli svizzeri all’estero possono richiedere il rimborso dell’imposta alla fonte, ma a condizioni ben precise. 

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 novembre 2017
Claude Chatelain

Gli emigrati conoscono il trucco: prelevano la loro pensione solo dopo aver lasciato la Svizzera ed essersi stabiliti nella loro nuova patria. Chi rimane in Svizzera deve infatti pagare una tassa sul capitale ritirato. L’ammontare varia a dipendenza del cantone e del comune di residenza. Se non si abita più in Svizzera, invece, questa tassa non può più essere riscossa. Per questo viene applicata un’imposta alla fonte al momento del riscatto degli averi, che in generale è meno onerosa rispetto a quella sul prelievo di capitale. 

Anch’essa varia a seconda del cantone e Svitto è il luogo dove viene sottratto l’importo minore. C’è quindi chi trasferisce il proprio capitale del secondo pilastro in una cassa pensione con sede in questo cantone e lo riscatta solamente una volta lasciata la Svizzera.  Come tutti i paradisi fiscali, nel canton Svitto ci sono società che hanno come clientela specifica proprio gli ottimizzatori fiscali. È il caso delle piattaforme previdenziali Liberty o PensExpert. Anche la banca cantonale svittese promuove i vantaggi della sua fondazione di libero passaggio. 

Tuttavia, il trasferimento di capitale a Svitto potrebbe non essere necessario. Ci sono paesi con i quali la Svizzera ha siglato un accordo sulla doppia imposizione che prevede espressamente il rimborso dell’imposta alla fonte. È il caso degli Stati Uniti, per esempio. Chi si stabilisce nella terra a stelle e strisce può chiedere il rimborso dell’imposta alla fonte al cantone dove ha sede la propria cassa pensione. Lo stesso si applica alla maggior parte delle nazioni europee. 

Ci sono però delle condizioni. Le autorità fiscali estere devono confermare di essere al corrente del versamento di capitale. E per beneficiare dell’accordo sulla doppia imposizione, il nuovo paese deve confermare che il richiedente del rimborso vi è effettivamente domiciliato.  

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Attenzione però: l’esistenza di un accordo non garantisce il rimborso dell’imposta alla fonte. Sebbene Berna lo abbia sottoscritto con paesi quali Regno Unito, lslanda, Canada, Svezia e Sudafrica, gli svizzeri residenti in questi paesi non possono chiedere il rimborso. Sono casi in cui l’accordo assegna alla Svizzera quella che in gergo viene definita la potestà impositiva.

Ciò che si applica al secondo pilastro (previdenza professionale obbligatoria), non si applica però forzatamente al terzo pilastro (previdenza individuale facoltativa). Se ad esempio si desidera trascorrere la vecchiaia in Thailandia, è possibile farsi rimborsare l’imposta alla fonte per il secondo pilastro, ma non per il terzo. Questo vale anche per l’Argentina, il Messico e la Nuova Zelanda. 

Un’altra restrizione: il rimborso può essere richiesto solo da chi è stato impiegato presso un datore di lavoro privato. Se il capitale pensionistico proviene invece da un’attività nel settore di diritto pubblico, non è possibile chiedere il rimborso dell’imposta alla fonte. La “deviazione” nel canton Svitto potrebbe allora ancora essere vantaggiosa. Delle eccezioni – come i casi di doppia nazionalità – confermano la regola.

Un esempio: un ex impiegato federale che ha messo sul fondo pensione 500'000 franchi, pagherà un’imposta alla fonte di 44'325 franchi nel canton Berna, ma solo di 22'825 nel canton Svitto. Ovvero quasi la metà.

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